venerdì 7 dicembre 2012

Napolitano può dire messa

Alcune cose tendono a essere dimenticate. Giusto per fare un esempio: vi ricordate delle telefonate fra il Presidente della Repubblica e Mancino intercettate dai pm che indagavano sul caso stato-mafia?
Ok, in questi giorni è uscito il comunicato della Corte Costituzionale che dà ragione a Napolitano: quelle registrazioni andavano distrutte.


Importante è però sottolineare l'imbarazzo. Perché imbarazzo deve esserci stato dentro quella stanza. Fai il giudice da decenni, conosci il codice come le tue tasche e assolutamente non trovi nulla. Nulla, nemmeno un piccolo appiglio, un comma, un codicillo che ti permetta di dar ragione al capo dello stato. Si sono scervellati per quattro ore e alla fine si devono essere detti: 
- oh raga, qui bisogna dire qualcosa. Spariamo a caso
- a caso come?
- boh, apri il codice a caso e buttiamo lì un numero qualunque, tanto alla gente che gli frega?
- vabbé, ma almeno prendiamo un articolo che tratta di intercettazioni. Sempre meglio che niente.
- il solito precisino. Vabbé fai come ti pare.

BAM. Le intercettazioni andavano distrutte per...
l'art. 271

Ma cosa dice l'art. 271?
2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell`art. 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati
Per chiarire meglio, possiamo riportare anche il comma 1 dell'art. 200:
1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai(1);
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale
Ora, visto che non sembra che Napolitano fosse l'avvocato di Mancino (e ha pure una laurea in giurisprudenza, pensa te) né il medico, né appare evidente l'appartenenza a altre professioni simili, ne devo dedurre che il mio Presidente della Repubblica sia un sacerdote della Chiesa cattolica in incognito e che i due non stessero parlando della trattativa stato-mafia ma bensì amministrando il rito della confessione per via telematica.
L'unico che può sbrogliare il mistero, a questo punto, è il Santo Padre. Vado su twitter a chiedergli se Napolitano è uno dei loro...

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